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Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, dal 2012, va considerato esclusivamente il costo complessivo dei beni risultante al 01/01 dal registro dei beni ammortizzabili (ovvero al 31/12 per i soggetti neo-costituiti); viene meno, quindi, il ragguaglio ai giorni dalla data di acquisto/cessione del cespite.
Ne consegue, quindi, che:
• i beni acquistati in corso d’anno, non rilevano ai fini del plafond, in quanto non presenti all’inizio dell’esercizio; il loro valore dovrà essere considerato, se presenti al 01/01/2013, per il calcolo delle spese di manutenzione deducibili nel 2013
• i beni ceduti in corso d’anno, rilevano ai fini del plafond per il loro intero valore, in quanto presenti al 01/01 dell’esercizio.
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